|
|

LA
NORMATIVA
Spesso
non è dato sapere cosa dice la normativa cogente
in termini di sicurezza alimentare a livello di
aziende agricole.
Il quadro normativo di riferimento è quello
nazionale e quello comunitario.
Responsabilità per prodotti difettosi
-
L’introduzione del reg. CE N° 34 del 1999
estende la responsabilità civile per danno da
prodotti difettosi anche ai prodotti agricoli
non trasformati.
-
In
Italia la disciplina era regolamentata dal DPR
N° 224 del 24 Maggio 1988 modificato dal D.Lgs
N° 25 del 2 febbraio 2001 che ha abrogato
l’articolo che escludeva i prodotti agricoli non
trasformati.
Tracciabilità
-
Il
reg. CE N° 178 del 2002 introduce significativi
elementi sul discorso della tracciabilità e
rintracciabilità.
-
Art. 3 comma 15:
«rintracciabilità», la possibilità di
ricostruire e seguire il percorso di un
alimento, di un mangime, di un animale destinato
alla produzione alimentare o di una sostanza
destinata o atta ad entrare a far parte di un
alimento o di un mangime attraverso tutte le
fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione.
-
Termine ultimo di attuazione 01/01/2005.
Lotto
-
Il
Decreto Legislativo 27.1.1992 n.109 Fissa
l’obbligo della indicazione del lotto per i
prodotti alimentari.
-
Art. 13 comma 2: “I prodotti alimentari non
possono essere posti in vendita qualora non
riportino l’indicazione del lotto di
appartenenza”.
Definizione di Lotto
-
Art.13 comma 1:”Per lotto s’intende un insieme
di unità di vendita di una derrata alimentare,
prodotte, fabbricate o confezionate in
circostanze praticamente identiche”.
-
Definizione vaga, soggetta a varie
interpretazioni:
Allargata: tutta la produzione di una ditta
Ristretta: ogni singolo pezzo.
Non è
richiesto il Lotto
Art.13 comma 6:
-
Gelati monodose venduti tal quali;
-
Prodotti agricoli venduti all’uscita
dell’azienda a centri di condizionamento,
raccolta, imballaggio o avviati verso
organizzazioni di produttori o raccolti per
essere immediatamente integrati in un sistema
operativo di preparazione o trasformazione;
-
Prodotti alimentari venduti nei luoghi di
produzione o di vendita al consumatore finale
non preconfezionati ovvero confezionati su
richiesta dell’acquirente ovvero preconfezionati
ai fini della loro vendita immediata;
-
Per
le confezioni ed i recipienti il cui lato più
grande abbia una superficie inferiore ai 10 cm.
Rintracciabilità ed etichettatura
-
Legge 126/1991- Tutti i prodotti
commercializzati nel nostro paese devono
riportare tutte le informazioni obbligatorie in
lingua italiana.
Quaderno di Campagna
DPR 23 aprile 2001, n.290 all’articolo 42, comma 3:
-
gli
acquirenti e gli utilizzatori di prodotti
fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti
fitosanitari:
a) devono conservare in modo idoneo, per
il periodo di un anno, le fatture d’acquisto,
nonché la copia dei moduli d’acquisto di cui al
comma 6 dell’articolo 25, dei prodotti con
classificazione di pericolo di molto tossici,
tossici e nocivi;
b) devono conservare presso l’azienda, a
cura dell’utilizzatore, che lo deve
sottoscrivere, un registro dei trattamenti
effettuati, annotando entro trenta giorni
dall’acquisto:
1) i dati anagrafici relativi all’azienda;
2) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione
espressa in ettari, nonché le date di semina,
trapianto, inizio fioritura e raccolta;
3) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata,
espressa in chilogrammi o litri, nonché
l’avversità che ha reso necessario il
trattamento.
©
2006 Agritracer Soc.Coop. - Tutti i diritti
riservati - Vietata la copia totale o parziale dei
contenuti.
|
|
|
|